
A seguito dell’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n 29 del 31 Marzo 2021 è stata istituita in tutto il territorio di Borgetto la Zona Rossa a decorrere da Venerdì 2 Aprile fino a Mercoledì 14 Aprile 2021.
L’Istituzione della Zona Rossa comporta il rispetto e l’applicazione di misure restrittive al fine di fronteggiare l’emergenze epidemiologica causata dal Covid-19 e precisamente:
- divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute.
È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
È consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza, per l’ingresso e l’ uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l’ allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;
- divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nel predetto territorio comunale ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;
- sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado;
- sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’ erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; e) sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 , anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali);
- chiusura dei centri commerciali e/o outlet ad eccezione delle attività commerciali al dettaglio di cui al superiore comma “e”, purché sia consentito l’accesso solamente alle predette attività;
- rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro.
- Nelle giornate festive è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domestico dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
La cittadinanza è invitata a rispettare le prescrizioni previste dall’Ordinanza del Presidente della Regione, di cui in allegato, e ad osservare con il massimo rigore le regole imposte dall’attuale situazione emergenziale che nel territorio di Borgetto ha imposto l’instaurazione della “Zona Rossa” per l’elevato numero di contagi, con l’avvertenza che tutte le violazioni rilevate saranno conseguentemente sanzionate a termini di legge.
Ordinanza n 29 del 31 Marzo 2021